La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 gennaio 2026, n. 1907, ha stabilito che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia devono essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori e, in tal senso, possono essere anche trasferiti presso altra sede aziendale, con diritto al percepimento dell’indennità di trasferta come disciplinata dal CCNL di riferimento. L’indennità di trasferta spetta in tutti i casi in cui il dipendente sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio.
Il caso
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto da una Società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva confermato il diritto di un lavoratore a percepire l’indennità di trasferta per il periodo compreso tra il 23 novembre 2013 e il 7 luglio 2015, periodo in cui era stato trasferito in una sede diversa da quella di assunzione perché dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni, per poter essere ricollocato in attività compatibili con la sua residua capacità lavorativa. La società datrice di lavoro riteneva che l’indennità non spettasse, poiché il dipendente non era stato assegnato a mansioni e sedi diverse per esigenze di servizio, ma per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 4, comma 4, Legge n. 68/1999, e dall’art. 32, CCNL Mobilità. Inoltre, tenuto conto che l’art. 77, CCNL Mobilità, prevede l’indennità di trasferta solo in caso di lavoratori inviati fuori dal Comune della sede di lavoro per esigenze di servizio, la Società riteneva le somme a titolo di trasferta indebitamente erogate e ne chiedeva la restituzione.
La Cassazione ha respinto la richiesta, ritenendo che l’assegnazione a mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore non esclude la configurabilità della trasferta, poiché il riconoscimento dell’indennità non contrasta con la normativa che impone al datore di individuare mansioni equivalenti o inferiori in caso di inidoneità sopravvenuta.
Inoltre, gli Ermellini hanno analizzato il rapporto tra l’art. 77, CCNL, che riconosce l’indennità di trasferta in caso di invio temporaneo fuori dal Comune di assegnazione, e l’art. 32, CCNL, che disciplina la ricollocazione del personale soggetto a particolari abilitazioni quando dichiarato parzialmente invalido, stabilendo che l’art. 77 non pone condizioni ulteriori oltre al dato oggettivo dell’invio temporaneo fuori Comune e non esclude dall’indennità i casi di ricollocazione per inidoneità. Pertanto, la trasferta si configura tutte le volte che il lavoratore venga inviato a operare temporaneamente in un Comune diverso da quello di assunzione, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato lo spostamento, compresa la necessità di individuare mansioni compatibili.
Le esigenze di servizio sono, quindi, insite nella stessa organizzazione del lavoro: se una mansione compatibile è collocata in un’altra sede, l’assegnazione costituisce comunque risposta a un’esigenza organizzativa.
Alla luce di ciò, la tesi della società, che riteneva la ricollocazione un obbligo privo di finalità produttive, è stata giudicata illogica e contraria ai principi costituzionali, poiché presupporrebbe una prestazione lavorativa sganciata dall’interesse dell’impresa, in contrasto con l’art. 41, Costituzione. Inoltre, l’art. 32, CCNL, prevede interventi di riqualificazione professionale finalizzati alla funzionalità del servizio, a dimostrazione che anche la ricollocazione dev’essere coerente con le esigenze organizzative.
La Cassazione, quindi, ha rigettato il ricorso, stabilendo che al lavoratore spettava l’indennità di trasferta e che le somme versate a tale titolo non sono state indebitamente percepite.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
