La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1195, ha stabilito che, in tema di demansionamento e risarcimento del danno da dequalificazione professionale, il giudice di merito può desumere l’esistenza del danno patrimoniale e determinarne l’entità anche in via equitativa attraverso un processo logico-giuridico basato su elementi presuntivi concreti, quali:
- la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa;
- il tipo di professionalità colpita; la durata del demansionamento;
- l’impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro;
- la “visibilità del demansionamento” derivante dalla perdita di potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale;
- la comparazione con l’evoluzione di carriera dei colleghi posti in situazioni inizialmente analoghe;
- la traiettoria peggiorativa dell’incarico con progressivo svuotamento di contenuto professionale, autonomia e specializzazione.
Il ragionamento presuntivo così articolato non integra un riconoscimento del danno in re ipsa, ma costituisce un’adeguata motivazione fondata su elementi fattuali oggettivi e consente di ricorrere alla liquidazione equitativa.
Il caso
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto da una banca contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva accertato il demansionamento subito da un dipendente, quadro direttivo, a partire dal 2015, confermando la reintegrazione in mansioni equivalenti e riconoscendo un danno patrimoniale liquidato in via equitativa.
Il lavoratore aveva svolto fino al 2008 il ruolo di responsabile dell’ufficio recupero crediti, ma negli anni successivi era stato più volte assegnato a compiti diversi e ritenuti progressivamente privi di responsabilità, autonomia e contenuto professionale.
Secondo il Tribunale il demansionamento era stato attuato a partire dal 2010; diversamente, la Corte d’Appello ha ritenuto equivalenti le mansioni assegnate nel 2010 come “progettista formazione”, in quanto caratterizzate da autonomia, progettualità e rilevanza strategica, ravvisando il demansionamento dal 2015, con l’assegnazione di mansioni palesemente dequalificanti (specialista rischi HR e attività nell’ambito del net promoter system), in quanto esecutive e prive del potere decisionale, del coordinamento e del contenuto specialistico precedentemente esercitati.
La Cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente applicato i criteri di valutazione dell’equivalenza delle mansioni previgenti al D.Lgs. n. 81/2015, basati sulla concreta professionalità acquisita dal lavoratore e sulla necessità di preservarne competenze, autonomia e prospettive di crescita, rammentando che l’equivalenza non è legata esclusivamente alla categoria contrattuale, ma richiede un confronto concreto sulla natura dei compiti. Alla luce di ciò, le mansioni successive al 2015 si caratterizzavano come funzioni meramente esecutive e dequalificanti.
Il Tribunale di seconde cure ha anche correttamente individuato il danno professionale sulla basi di presunzioni, valorizzando: durata del demansionamento, perdita di poteri gestionali, impoverimento del bagaglio professionale, peggioramento delle prospettive di carriera, assenza di progressioni rispetto ai colleghi e rilevanza esterna della dequalificazione. Il danno patrimoniale, liquidato come percentuale della retribuzione, è conforme ai criteri equitativi ammessi, poiché quando, come nel caso di specie, il pregiudizio è conseguenza diretta e dimostrata della sottrazione alle mansioni proprie del livello, non si esige una prova rigorosa dell’esatto ammontare.
In conclusione, la Corte di Cassazione, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi addotti, rigetta il ricorso e conferma integralmente la decisione impugnata.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
