La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26612, ha ritenuto che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un’eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è, invece, onere dell’attore, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697, c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l’esserne titolare. Ne consegue che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori.
Contestazioni della titolarità del rapporto controverso proponibili in ogni fase del giudizio
di Redazione
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