È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 il D.L. n. 19 del 19 febbraio 2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
Il provvedimento interviene in tema di:
- governance per il PNRR;
- accelerazione degli investimenti e snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative;
- giustizia;
- istruzione e merito;
- università e ricerca;
- infrastrutture e trasporti;
- investimenti;
- ambiente;
- politiche di coesione.
Nello specifico, il decreto prevede:
- misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori (art. 6): in particolare, si prevede che scuole, università, Comuni e altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate acquisiscano d’ufficio dall’INPS, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all’ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata;
- semplificazione per l’attuazione della riforma in materia di disabilità (art. 7): dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall’art. 33, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 62/2024, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto. Le Commissioni mediche INPS possono essere presiedute da medici specializzati non solo in medicina legale, ma anche in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Inoltre, viene disposto che per i minorenni e per specifiche patologie è garantita la presenza di medici con competenze pediatriche o specialistiche;
- misure urgenti in materia di microimprese (art. 12): al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) è inserito l’art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese), che prevede che le imprese con meno di 5 dipendenti si avvalgono, per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 33, Regolamento, di una specifica procedura di notifica, disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.
