La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1619, ha stabilito che la circostanza della conoscenza del decreto ex art. 28, St. Lav., da parte del datore di lavoro meramente indiretta e fattuale, peraltro non temporalmente precisata, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione. Appare, infatti, estraneo al sistema delle impugnazioni l’ancoraggio dei termini brevi, anziché all’esperimento di atti formali come tali agevolmente e indiscutibilmente collocabili nel tempo, a mere valutazioni di ordine empirico quali quelle che intendono accertare, sulla base di meri indici di fatto, l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del titolare del diritto di impugnazione in un determinato momento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rilevato che, in assenza di comunicazione del decreto ex art. 28, St. Lav., al datore di lavoro rimasto contumace nella fase sommaria, doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte e ne aveva preso atto.
Il caso
La Corte di Cassazione è stata chiamata a giudicare il ricorso promosso da una Società in opposizione alla sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato l’inammissibilità dell’opposizione avverso un decreto del Tribunale di Lucca del 27 agosto 2019, emesso ex art. 28, St. Lav., che aveva dichiarato antisindacale la condotta datoriale.
Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano ritenuto tardiva l’opposizione, in quanto non depositata entro il termine perentorio di 15 giorni, ex art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 300/1970. Pur in assenza di una comunicazione formale al datore di lavoro, la Corte territoriale aveva ritenuto rilevante l’effettiva conoscenza del provvedimento, avvenuta poiché lo stesso era stato depositato in un diverso giudizio nel quale la società era parte.
La Società ha presentato ricorso articolando 5 motivi e, in particolare, sostenendo che il termine lungo di impugnazione avrebbe dovuto applicarsi anche al procedimento ex art. 28, St. Lav., ma la Corte d’Appello aveva erroneamente negato tale applicazione; la mera conoscenza di fatto del provvedimento non poteva sostituire la comunicazione o la notificazione formale necessarie affinché decorresse il termine per proporre opposizione.
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un consolidato orientamento secondo cui la semplice conoscenza fattuale non può far decorrere il termine decadenziale di 15 giorni previsto per l’opposizione, che è invece subordinata alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria oppure alla sua notificazione. La finalità della comunicazione formale è proprio garantire certezza nel momento iniziale del termine perentorio, evitando che la decadenza sia collegata a situazioni difficili da accertare, pertanto, se una comunicazione processuale ha anche la finalità di individuare il dies a quo di un termine perentorio, non può ritenersi sostituita da un’eventuale conoscenza indiretta, soprattutto se priva di un preciso riferimento temporale.
Nel caso di specie, quindi, la conoscenza indiretta da parte del datore di lavoro, derivante dalla produzione del decreto in altro giudizio, non è sufficiente a far scattare il termine breve.
La Suprema Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda al riesame del ricorso.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
