Medici a partita IVA: quando sono a tutti gli effetti lavoratori subordinati?

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2341, ha statuito che sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti, e non già etero-organizzati, i medici impiegati dalle strutture ospedaliere con contratti a partita IVA quando è l’ospedale a predeterminare i turni, la reperibilità, richiedere guardie notturne, stabilire la tipologia di interventi e le visite da effettuare in funzione delle esigenze della struttura e non del medico.

Il caso

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra un ospedale e un medico specialista in anestesia e rianimazione, a cui la Corte d’Appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorso nel periodo gennaio 2016-marzo 2021, sebbene formalmente instaurato come incarico libero-professionale.

La Corte territoriale aveva ritenuto che le modalità concrete di svolgimento della prestazione fossero indicative di un inserimento stabile e strutturale del medico nell’organizzazione ospedaliera e di una sottoposizione a poteri conformativi e direttivi incompatibili con l’autonomia professionale. Infatti, era la struttura sanitaria a stabilire l’articolazione di turni, ferie, reperibilità e organizzazione dell’attività. Il medico era tenuto a garantire la presenza secondo il planning predisposto dall’ospedale, a svolgere guardie notturne e servizi di reperibilità, con un impegno orario non inferiore a 42 ore settimanali, dando prevalenza alle esigenze organizzative dell’ente rispetto alle proprie preferenze. Anche il contenuto dell’attività lavorativa risultava condizionato dalle scelte della responsabile del servizio, dimostrando l’assenza di una reale autonomia decisionale.

Accertata quindi la natura subordinata del rapporto, il Tribunale di seconde cure aveva condannato l’ospedale al pagamento del TFR e alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell’INPS, disponendo anche la restituzione al medico dei contributi versati all’ENPAM (quota B).

L’ospedale ha proposto ricorso per cassazione articolando 3 motivi di doglianza:

  1. violazione dell’art. 2094, c.c., e dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente valorizzato la c.d. etero-organizzazione, elemento compatibile con il lavoro autonomo e non sufficiente a fondare una riqualificazione del rapporto;
  2. nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 132, c.p.c., evidenziando un presunto contrasto tra l’affermazione dell’auto-organizzazione dei medici e il riconoscimento del potere direttivo della responsabile del servizio;
  3. violazione degli artt. 2697, c.c., e 115, c.p.c., per avere la Corte d’Appello fondato la decisione su mere congetture e valutazioni presuntive.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

In relazione al primo motivo, gli Ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui la qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalle modalità effettive di svolgimento della prestazione e non dal nomen iuris attribuito dalle parti. Inoltre, hanno rimarcato come la valutazione degli indici di subordinazione (continuità, inserimento nell’organizzazione aziendale, assoggettamento ai poteri datoriali) costituisca un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

In merito al secondo motivo, la Cassazione ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o inesistente, precisando che la contraddittorietà o insufficienza della motivazione non è più censurabile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e rilevando che la Corte d’Appello aveva ampiamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: il ragionamento presuntivo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato solo nei limiti rigorosi dell’omesso esame di un fatto decisivo, non rinvenibili nel caso di specie. Inoltre, è stata esclusa la violazione degli artt. 115 e 2697, c.c., in quanto non si sono verificati né l’utilizzo di prove non dedotte dalle parti né l’inversione dell’onere della prova.

La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro del medico e rigettato il ricorso dell’ospedale.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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