La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 gennaio 2026 n. 336, ha statuito che, in presenza di codatorialità accertata, il requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma 8, Legge n. 300/1970, richiesto ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria (commi 4-7) per il licenziamento individuale illegittimo, dev’essere calcolato con riferimento al numero complessivo di lavoratori occupati da tutte le società codatrici, e non alle singole realtà aziendali considerate separatamente.
Tale principio, coerente con l’orientamento consolidato in materia di licenziamenti collettivi, impedisce che la frammentazione societaria possa privare il lavoratore della tutela reale spettante in ragione della effettiva dimensione del complesso imprenditoriale unitario.
Il caso
La Cassazione è chiamata a esaminare il licenziamento di una lavoratrice formalmente dipendente di una Società, ma di fatto inserita in un rapporto di lavoro in regime di codatorialità con altre 2 Società del medesimo gruppo.
Il Tribunale di prime cure aveva riconosciuto la codatorialità, l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento irrogato nel 2018 e aveva disposto la reintegrazione della lavoratrice, condannando solidalmente le 3 società al risarcimento.
La Corte D’Appello, invece, riformando in parte la decisione, aveva confermato la sussistenza della codatorialità e l’assenza di un valido giustificato motivo oggettivo, ma aveva escluso la possibilità di reintegrazione nei confronti delle altre 2 Società del gruppo, perché non avevano intimato esse stesse il licenziamento per iscritto. La Corte territoriale, inoltre, aveva ritenuto che nel ricorso in opposizione la lavoratrice non avesse più formulato la richiesta di reintegra secondo l’art. 18, St. Lav., per insussistenza del fatto, limitandosi alla tutela indennitaria nei confronti della sola società di cui risultava formalmente dipendente. Pertanto, aveva disposto soltanto la riassunzione o un’indennità di 4 mensilità.
La lavoratrice ha quindi presentato ricorso in Cassazione adducendo 3 motivi:
- contestava l’esclusione della reintegra nei confronti delle società non formalmente licenzianti, sostenendo che il licenziamento da parte del solo datore formale non potesse produrre effetti sugli altri rapporti plurisoggettivi;
- lamentava la falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., in merito alla pretesa mancata reiterazione della domanda di reintegrazione e contestava la valutazione del requisito dimensionale necessario per l’applicazione della tutela reale, sostenendo che andasse calcolato sull’intero gruppo codatoriale;
- denunciava violazione del giudicato, sostenendo che 2 delle 3 Società non avessero impugnato l’originario riconoscimento del diritto alla reintegrazione.
La Cassazione respinge il primo motivo, ritenendo corretta l’applicazione dei principi della codatorialità svolta dalla Corte d’Appello: in un rapporto unitario con pluralità di datori, la comunicazione scritta del licenziamento da parte del datore formale soddisfa il requisito richiesto dalla legge, liberando anche gli altri co-datori dall’obbligo formale; pertanto, in assenza di licenziamenti da attribuire oralmente alle altre 2 società, la domanda di reintegra contro queste ultime era correttamente stata respinta.
I Supremi giudici accolgono, invece, il secondo motivo, ritenendo erronea l’interpretazione della Corte d’appello relativamente alle istanze della ricorrente, laddove ha asserito che nel giudizio di opposizione non fosse stata riproposta la domanda di reintegrazione per insussistenza del fatto. Secondo gli Ermellini la domanda era stata chiaramente reiterata nelle note autorizzate dell’opponente: tale elemento, ignorato nella sentenza impugnata, esclude qualsiasi vizio di ultrapetizione nella decisione del Tribunale. Inoltre, la Corte ritiene giuridicamente errata anche l’interpretazione della Corte territoriale sul requisito dimensionale: riconosciuta la codatorialità, il lavoratore ha diritto a una tutela coerente con l’unicità sostanziale dell’organizzazione cui ha prestato servizio, e ciò implica che il requisito numerico richiesto per l’applicazione della tutela reale, ex art. 18, St. Lav., debba essere valutato considerando l’insieme dei lavoratori delle 3 società, come già affermato dalla giurisprudenza in materia di gruppi e di unità economico-organizzativa. Tale principio, costantemente ribadito anche senza necessità di provare frodi o simulazioni nel frazionamento societario, comporta che la tutela reale non possa essere esclusa per il solo fatto della differenza formale tra 3 datori di lavoro.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, relativo al giudicato.
Pertanto, la Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione affinché rivaluti la domanda di reintegrazione applicando correttamente i principi sulla codatorialità, sulla continuità della domanda e sul calcolo del requisito dimensionale.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
