Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata per accedere alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL

L’INPS, con messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, ha precisato che, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata, ex art. 2, commi 26 e 27, Legge n. 335/1995, non pregiudica la liquidazione della prestazione nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento alla Gestione stessa.

Si ricorda che l’indennità ISCRO è rivolta agli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo. L’INPS, con circolare n. 84/2024, ha chiarito che i destinatari della misura in argomento sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nello specifico, per quanto riguarda il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto ha precisato che la stessa dev’essere formalizzata a cura del libero professionista, non conseguendo automaticamente agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.

Anche per quanto riguarda l’accesso alla DIS-COLL, prestazione di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, ai fini dell’accesso alla misura, l’INPS ha considerato soddisfatto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata in presenza sia della formale iscrizione alla Gestione sia del versamento dell’aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori interessati non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

In fase di attuazione delle disposizioni introduttive di ISCRO e DIS-COLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, è emersa – nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo – la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di numerosi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi/assegnisti e dottorandi di ricerca, con la conseguente reiezione delle suddette istanze.

L’Istituto, pertanto, chiarisce che, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa qualora sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.

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