La Corte Costituzionale, con sentenza n. 37 del 23 marzo 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con 2 ordinanze di identico tenore, sull’art. 6, comma 1, terzo periodo, D.L. n. 201/2011, in riferimento all’art. 3, Costituzione.
Si rammenta che l’art. 6 ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata, prevedendo una disciplina transitoria che ha escluso l’immediata operatività dell’abrogazione per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, per i procedimenti per i quali, alla predetta data, non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda diretta al riconoscimento del trattamento previdenziale, nonché per i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
La questione si è posta in relazione a 2 ricorsi proposti da 2 ex dipendenti che, avendo subito un infortunio che aveva determinato il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, erano stati collocati in quiescenza dopo tale data e avevano presentato solo allora domanda per il riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato, istanza rigettata dall’INPS a causa dell’abrogazione dell’istituto.
Il giudice rimettente ha ritenuto irragionevole e ingiustificata la mancata inclusione, fra le ipotesi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione del trattamento previdenziale, di quella dei procedimenti volti al riconoscimento del medesimo, per i quali il termine di presentazione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
La Corte, in contrasto con tale tesi, ha ricordato che il diritto alla pensione privilegiata, conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge per il solo riconoscimento del nesso eziologico: l’interessato dev’essere cessato dal servizio per poter presentare istanza. Inoltre, ha rammentato che le ipotesi derogatorie presuppongono tutte l’intervenuta cessazione dal servizio prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 e si riferiscono a diritti ormai acquisiti o acquisibili.
Nel caso di specie, invece, gli interessati non avevano maturato alcun diritto, in quanto la cessazione dal servizio è intervenuta in un contesto normativo che non prevede più il diritto alla pensione privilegiata.
L’estensione del regime derogatorio auspicata dal giudice rimettente determinerebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea degli aventi diritto e dilatando i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, in contrasto con quanto disposto dal legislatore.
