Il contributo analizza le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, in materia di previdenza complementare, inserendole nel più ampio percorso evolutivo del sistema pensionistico italiano. Dopo un richiamo alle Riforme che hanno interessato il primo pilastro – dal passaggio al sistema contributivo all’adeguamento dei requisiti di accesso e dei meccanismi di rivalutazione – si pone l’attenzione sul ruolo sempre più centrale della previdenza integrativa quale strumento volto a compensare la riduzione del tasso di sostituzione tra reddito da lavoro e pensione. Tra tutte le novità spicca quella in vista dal prossimo 1° luglio 2026, con il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, andando a scardinare il vecchio meccanismo del “silenzio–assenso”.
Evoluzione della previdenza complementare
Per determinare l’evoluzione della previdenza complementare nel nostro Paese è necessario procedere con un breve excursus storico legato al sistema pensionistico pubblico, il quale tende anche e spiegare perché la Legge di bilancio 2026, abbia apportato modifiche importanti alla previdenza complementare.
Infatti, il sistema pensionistico pubblico si basa sul criterio della ripartizione: i contributi attivi derivanti dalla gestione dei rapporti di lavoro servono come finanziamento per le il pagamento delle pensioni. È, quindi, scontato che, affinché il sistema regga, vi sia equilibrio tra l’ammontare delle entrate (i contributi derivanti dai rapporti di lavoro) e le uscite (le pensioni in pagamento).
Accanto a questo elemento matematico si deve aggiungere il progressivo aumento della vita media della popolazione, che comporta un pagamento delle pensioni prolungato, ulteriore motivo per cui si sono rese necessarie una serie di Riforme per mantenere la stabilità finanziaria.
- Aumento dei requisiti minimi di accesso a pensione;
- collegamento dell’importo della pensione ai contributi versati durante la vita lavorativa, con progressivo passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo con la Legge n. 335/1995;
- cambiamento della modalità di rivalutazione delle pensioni, collegato non alla dinamica dei salari reali, ma all’andamento dell’inflazione;
- introduzione di un sistema di previdenza complementare con lo scopo di creare una pensione integrativa in affiancamento a quella pubblica, che vada a colmare il tasso di sostituzione[1], elemento particolarmente marcato per i soggetti c.d. contributivi puri.
I primi passi nella previdenza complementare sono a opera del D.Lgs. n. 124/1993, che ha introdotto nel nostro ordinamento i fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti; con il D.Lgs. n. 252/2005, viene data attuazione alla Legge delega n. 243/2004, che determina un ampliamento del perimento della previdenza complementare, andando a sostituire interamente il D.Lgs. n. 124/1993.
I punti cardine della previdenza complementare
In relazione a tutte le premesse evidenziate, lo scopo di adesione alla previdenza complementare è quello di creare un tesoretto da affiancare alla previdenza obbligatoria, in virtù anche della modifica del mercato del lavoro e dell’evoluzione storica del TFR. Nato in origine come indennità di licenziamento, è stato interamente riformato con la Legge n. 297/1982, diventando una forma di retribuzione differita, con la relativa maturazione della quota parte durante tutto il rapporto di lavoro, per essere poi erogato alla cessazione, indipendentemente dalla motivazione.
In questo contesto è obbligatorio effettuare una riflessione tra la motivazione storica del TFR e la frammentazione delle carriere lavorative, dove sempre più spesso, considerando contratti a tempo determinato o molteplici esperienze lavorative, il TFR non conserva più la sua storica funzione di accompagnamento alla pensione tipico di un’epoca passata in cui vi era decisamente meno mobilità lavorativa.
L’art. 1, commi 749-754, Legge n. 296/2006, anticipa al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, inizialmente fissato per l’anno successivo, che permette di aderire con la propria quota del TFR maturando a un Fondo di previdenza complementare, ricreando così quell’elemento di accantonamento che accompagna il lavoratore durante tutto il percorso lavorativo.
Infatti, l’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria, ma, una volta che il lavoratore ha effettuato la scelta, è irrevocabile e può solo continuare a destinare il TFR al fondo di previdenza che può essere eventualmente modificato a seconda della tipologia e/o del settore aziendale.
Importante elemento aggiuntivo per chi sceglie di aderire alla previdenza complementare, nello specifico a un fondo negoziale[2], è la possibilità di contribuire in aggiunta alla quota di TFR con una percentuale di contribuzione, stabilita dal regolamento del fondo scelto, a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Nel caso, invece, di adesione a un fondo aperto[3], il lavoratore aderisce autonomamente, se non è un lavoratore dipendente, oppure, in quest’ultimo caso, con la sola quota del TFR, senza la possibilità di aggiungere contribuzione.
Questo elemento non è da sottovalutare, in quanto correlato a un ulteriore vantaggio: la deducibilità fiscale dei contributi versati. Ogni anno, infatti, possono essere dedotti dal reddito complessivo i contributi versati alla previdenza complementare fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, che comprende sia i contributi del lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, ma non rientrano le quote di TFR.
Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026
La Legge n. 199/2025, Legge di bilancio per il 2026, ha introdotto una serie di modifiche all’ambito della previdenza complementare:
- adesione automatica per i neo-assunti a partire dal 1° luglio 2026;
- innalzamento del limite di deducibilità fiscale a 5.300 euro;
- nuova disciplina sulla portabilità del contributo datoriale;
- maggiore flessibilità nell’erogazione della prestazione pensionistica;
- eliminazione del cumulo dei contributi della previdenza complementare per l’accesso alla pensione anticipata pubblica.
Adesione automatica
Uno degli aspetti più impattanti è la procedura di adesione alla previdenza complementare per i dipendenti del settore privato, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2026.
Per comprendere la portata di questa novità è necessario ricordare come è stato gestito il meccanismo del silenzio–assenso fino a ora.
Il lavoratore, entro 6 mesi dalla data di assunzione, deve effettuare la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare, che, ricordiamo, è libera e volontaria, valutando le seguenti opzioni:
- adesione, attraverso l’assenso esplicito, alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione scelto e la volontà di adesione con il solo TFR o anche la contribuzione in aggiunta;
- rifiuto esplicito, mantenendo la quota di TFR in azienda, salvo la possibilità successiva di modificare la propria adesione nei confronti di un fondo di previdenza.
Dal 1° luglio 2026 questo meccanismo sarà modificato, prevedendo per i lavoratori neo-assunti del settore privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, l’adesione automatica alla previdenza complementare, ribaltando il precedente concetto di “silenzio–assenso”.
Viene ora prevista la possibilità di rinuncia all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.
L’adesione automatica prevede che questa operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o Contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, e, in caso di presenza di diverse forme pensionistiche, l’adesione automatica sarà nei confronti di quella con il maggior numero di adesioni, fatta salvo la previsione di un differente accordo aziendale. In mancanza di accordi, prevale il fondo pensione residuale, individuato nel Fondo Cometa.
Entro 60 giorni il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica, conferendo il TFR a un’altra forma di previdenza complementare, oppure di mantenerlo in azienda, secondo il dettato dell’art. 2120, c.c.
Adempimenti operativi
In attesa dell’emanazione delle istruzioni aggiornate dalla COVIP, la Legge di bilancio, individua alcuni processi operativi da attuare.
Nello specifico, l’art. 1, comma 204, Legge n. 199/2025, prevede che il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia, indicante la scelta effettuata rispetto alla destinazione del TFR.
Qualora vi sia adesione automatica, il datore di lavoro provvedere a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare, procedendo anche con i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre dalla medesima data.
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore:
- sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- sul meccanismo di adesione automatica;
- sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
- sulle diverse scelte disponibili;
- sulla relativa tempistica.
Permane in seno alla lettura della norma una criticità interpretativa rispetto alle operazioni che il datore di lavoro deve compiere nei confronti dei lavoratori non di prima assunzione.
Infatti, se è vero che la scelta alla previdenza complementare è vincolante e, nel momento in cui il lavoratore ha già opzionato questa volontà, deve comunicare al datore di lavoro a quale fondo è iscritto, che, pertanto, pare evidente che non debba per forza essere il fondo negoziale, con le novità introdotte dalla Legge di bilancio, viene marcato il compito per il datore di lavoro di fornireinformativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. In particolare, il nuovo comma 9-bis, dell’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, aggiunto dall’art. 1, comma 204, Legge n. 199/2025, stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro deve fornire informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che, in difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica.
Nulla si prevede relativamente all’ipotesi in cui il lavoratore non abbia in essere un’adesione alla previdenza complementare e, quindi, in tal caso, non opererebbe il principio dell’adesione automatica, determinando conseguenze non in linea con la ratio della riforma: una precedente adesione a un fondo aperto, nel silenzio del lavoratore, verrebbe sostituita dall’adesione al fondo chiuso come effetto dell’adesione automatica, mentre se nella precedente assunzione la scelta è stata il mantenimento del TFR come tale, non è previsto alcun automatismo.
Sul punto è necessario sicuramente un intervento esplicativo.
Ulteriore impatto di questa modifica normativa legata all’adesione automatica alla previdenza complementare è il conferimento, oltre alla quota maturanda di TFR, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura minima definita dagli accordi, tranne nel caso in cui lo stesso abbia una RAL (Retribuzione Annua Lorda) inferiore all’importo dell’assegno sociale, annualmente rivalutato.
La ratio di questo intervento è quella di creare fin dall’inizio della carriera lavorativa una posizione previdenziale integrativa capace di compensare la pensione derivante dalla contribuzione di primo pilastro.
Nuova modalità di investimento
Viene modificata anche la linea di investimento alla quale vengono destinate le forme di TFR.
Se, prima della Legge di bilancio 2026, gli importi conferiti in modo tacito erano destinati automaticamente a comparti garantiti, quindi con linee di investimento prudente, garantendo la restituzione del capitale investito, ma limitando il rendimento, adesso cambia l’approccio.
La visione di investimento diventa più dinamica, in modo che i contributi siano investiti considerando l’orizzonte temporale dell’aderente, privilegiando una strategia life cycle, adeguando progressivamente l’esposizione al rischio in base all’età del lavoratore e al tempo che lo separa dalla pensione.
Prestazioni più flessibili
La prima modifica riguarda la quota di montante liquidabile sotto forma di capitale, aumentando la soglia massima dal 50% al 60% e destinando il restante 40% alla rendita.
Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, la Legge di bilancio 2026 introduce 3 opzioni di riscossione più flessibili e personalizzabili:
- rendita a durata definita: un assegno periodico erogato per un arco temporale prestabilito, scelto dall’aderente;
- prelievi liberi: la possibilità di attingere dal proprio montante in modo autonomo, decidendo tempi e importi;
- erogazione frazionata: un piano di prelievi programmati per un periodo non inferiore a 5 anni.
Elemento premiante dell’accantonamento alla previdenza complementare è anche la tassazione fiscale al momento della liquidazione. Con le nuove modalità di cui sopra, le prime 2 opzioni (rendita a durata definita e prelievi liberi) mantengono il regime agevolatogià previsto per il capitale e la rendita vitalizia, con l’applicazione di un’aliquota del 15%, che decresce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Nel caso, invece, dell’erogazione frazionata, viene assoggettata a una ritenuta del 20%, con una riduzione dello 0,25% annuo dopo il quindicesimo anno e un’aliquota finale che non scende sotto il 15%.
Portabilità del contributo del datore di lavoro
Il lavoratore, aderendo a un fondo pensione negoziale, aveva la possibilità di accantonare anche una quota parte di contribuzione a carico del lavoratore, facoltà preclusa in caso di scelta di adesione a un fondo aperto o a un PIP.
La Legge di bilancio 2026 stabilisce che, dopo 2 anni di partecipazione a una forma pensionistica, il lavoratore acquisisce il diritto di trasferire la propria posizione individuale verso qualsiasi altro fondo di sua scelta (aperto o PIP), mantenendo il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal proprio CCNL.
In questo modo il lavoratore può valutare una serie più ampia di fondi pensione a cui aderire, non essendo per forza vincolato a quello negoziale per ottenere il vantaggio della contribuzione aggiuntiva.
Pensione anticipata: eliminato il cumulo con il fondo pensione
Dopo solo 1 anno dal suo debutto, la Legge di bilancio 2026 mette fine a un provvedimento introdotto con la Legge di bilancio 2025: la possibilità di utilizzare la previdenza complementare per raggiungere prima l’accesso a pensione nel sistema pubblico.
Di fatto, i lavoratori contributivi puri avrebbero potuto utilizzare l’ammontare accumulato all’interno della previdenza complementare per raggiungere le soglie economiche tipiche per l’accesso a pensione di questi soggetti, anche se prevedeva un requisito più elevato di contributi necessari per l’accesso: 25 anni invece dei 20 richiesti attualmente.
Limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
La Legge di bilancio 2026 consolida la protezione di alcune prestazioni della previdenza complementare, equiparandole alle garanzie già previste per le pensioni pubbliche, godendo dello status di incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità le somme erogate come:
- prestazione pensionistica al momento del pensionamento;
- RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata);
- anticipazioni per spese sanitarie.
In questo modo viene assicurata una maggiore tutela dei risparmi, estendendola per l’intero ciclo: dalla fase di accumulo fino alla fase di erogazione.
Rimangono escluse dalla tutela le anticipazioni per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o per esigenze personali e i riscatti totali o parziali della posizione.
Conclusioni
Le importanti, e impattanti, modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 nei confronti della previdenza complementare sono il chiaro segnale che è indispensabile, soprattutto per le nuove generazioni, non affidarsi solo ed esclusivamente alla previdenza obbligatoria, ma crearsi un tesoretto integrativo che possa ben colmare il gap che si genera tra l’ultimo reddito da lavoro e la pensione.
[1] Il tasso di sostituzione esprime il rapporto fra l’importo annuo della prima rata di pensione e l’importo annuo dell’ultima retribuzione (o reddito da lavoro); è, quindi, un indicatore della variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza (cfr. “MEF Rapporto n. 26 – Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio – sanitario”).
[2] I fondi pensione negoziali sono forme pensionistiche complementari la cui origine è di natura contrattuale e sono istituiti in base a Contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In assenza, tramite regolamenti aziendali.
[3] I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali possono aderire tutti i lavoratori, indipendentemente dalla situazione lavorativa; possono essere istituiti da banche, imprese di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio (SGR), Società di Intermediazione Mobiliare (SIM).
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“
