Fondo pensione Espero: modalità di adesione e disciplina del recesso

L’INPS, con messaggio n. 516 del 12 febbraio 2026, ha illustrato le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola) e fornito istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens “ListaPosPA” da parte dei datori di lavoro.

Il 16 novembre 2023 l’Aran e la rappresentanza sindacale che ha istituito il Fondo hanno sottoscritto l’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore” (allegato n. 1), che disciplina le modalità con cui i lavoratori del comparto scuola possono esprimere la volontà di aderire al Fondo, anche mediante silenzio-assenso, e regola le condizioni per l’eventuale recesso del lavoratore.

L’Accordo ribadisce l’obbligo di garantire una corretta e diffusa informazione ai lavoratori del comparto scuola per agevolare l’espressione libera e consapevole della volontà di adesione e assicurare i termini di garanzia per il diritto di recesso. A tale fine, l’Accordo prevede quanto segue:

  • con riferimento a quanto previsto dal Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (deliberazione 22 dicembre 2020), l’adesione al Fondo può avvenire con un’esplicita manifestazione di volontà;
  • all’atto della firma del contratto individuale di “assunzione” l’Amministrazione deve fornire al lavoratore un’informativa sulla modalità di adesione al Fondo, con particolare riguardo alla tipologia di adesione mediante il silenzio-assenso (art. 4, comma 1);
  • nell’eventualità in cui l’adesione avvenga tramite il silenzio-assenso, una volta perfezionata l’iscrizione, la stessa è attivata attribuendo automaticamente il comparto di investimento c.d. “garantito”, salvo diversa volontà successivamente espressa dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
  • l’adesione mediante il silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente assunto successivamente al 1° gennaio 2019;
  • l’iscritto mediante il silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione (art. 6).

Le opzioni per manifestare o meno la volontà di adesione al Fondo per i lavoratori assunti dal 2 gennaio 2019, e in servizio al 16 novembre 2023, e per tutti i nuovi assunti successivamente al 16 novembre 2023 sono:

  • adesione mediante un’esplicita manifestazione di volontà, anche tramite sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui all’art. 3, comma 1, Accordo. L’adesione può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
  • adesione mediante il silenzio-assenso per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019; in tale caso, trascorsi i termini previsti dall’Accordo senza avere espresso alcuna volontà, il lavoratore viene iscritto automaticamente al Fondo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 9 mesi dall’assunzione (per i lavoratori assunti successivamente al 16 novembre 2023) o dalla comunicazione dell’informativa di cui all’art. 4, comma 1, Accordo (per i lavoratori la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima del 16 novembre 2023);
  • decisione di non aderire al Fondo mediante comunicazione espressa all’Amministrazione datrice di lavoro entro 9 mesi dalla data di assunzione o dalla comunicazione dell’informativa di cui all’art. 4, comma 1, Accordo.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto