La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 marzo 2023, n. 8466, ha stabilito che affinché sia configurabile un rapporto di cosiddetta para-subordinazione, devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d’opera del collaboratore autonomo con l’ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l’attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira; i requisiti della c.d. para-subordinazione sono stati così ritenuti la continuatività, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente, la coordinazione, intesa come connessione e collegamento funzionale con l’attività del preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira, e la natura prevalentemente personale della prestazione svolta.
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