La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 febbraio 2017, n. 4277, ha deciso che, posto che l’attività volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connessa e complementare all’attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto e ineludibile dell’unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito. Pertanto, se il lavoratore subisce un infortunio durante lo spostamento per procacciarsi il gasolio, sarà coperto dalla tutela assicurativa dell’Inail.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
