Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.16 del 20 aprile, ha offerto chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, previsto dall’art.11, L. n.223/91, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sarà integralmente abrogato, come previsto dall’art.2, co.71, L. n.92/12, come modificato dall’art.1, co.250, L. n.228/12.

Il Ministero ritiene pertanto che le condizioni e i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dall’art.11, L. n.223/91, debbano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.

In particolare, considerato che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla delibera CIPI 19 ottobre 1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. Entro tale data dovrà anche essersi conclusa la procedura sindacale e dovrà essere presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.

L’ufficio ministeriale competente, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art.11, L. n.223/91, e dalla delibera CIPI citata, adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016, che potrà protrarsi per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento. Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2016.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il Laboratorio analizza operativamente la variazione del contratto collettivo, sia come scelta volontaria del datore di lavoro, sia come effetto di operazioni straordinarie o modifiche organizzative. 24 febbraio 2026

La consulenza previdenziale consente di aprire nuove strade nell’attività professionale dei consulenti del lavoro, sia in riferimento alle aziende, che sulla base dell’accesso pensionistico, possono determinare le proprie strategie sulla forza lavoro, che verso i lavoratori, autonomamente non in grado di districarsi nel complicato quadro normativo pensionistico. A partire dal 23 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto