Trasferimento del lavoratore convivente con un disabile

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 dicembre 2016, n. 25379, ha stabilito che è vietato il trasferimento del lavoratore convivente con un disabile anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non è grave, salvo che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. L’articolo 33, comma 5, L. 104/1992, deve essere, infatti, interpretato in termini costituzionalmente orientati e posti a tutela della persona disabile.

 

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