Trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale ricondotto a esigenze organizzative

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 ottobre 2018, n. 27226, ha ritenuto che il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, vada ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’articolo 2103 cod. civ., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

 

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