Trasferimento: comunicazione, richiesta dei motivi e risposta sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 giugno 2022, n. 20691, ha ritenuto che la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme: il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del trasferimento disposto dal datore di lavoro, precisando che, fermo il dovere di motivare il trasferimento ancorché le distinte unità operative siano ubicate nello stesso contesto territoriale, non è, tuttavia, necessaria l’enunciazione contestuale delle esigenze organizzative, atteso che l’articolo 2103, cod. civ., nel parlare di comprovate ragioni, richiede solo che, in caso di contestazione da parte del lavoratore, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova.

 

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