Trasferimento per assistenza al familiare disabile anche nel corso del rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° marzo 2019, n. 6150, ha stabilito che l’articolo 33, comma 5, L. 104/1992, prevede uno strumento di tutela indiretta in favore delle persone in condizione di handicap: il familiare del lavoratore ha la facoltà di scegliere la sede dove svolge l’attività, affinché risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza. Ne consegue che circoscrivere l’agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro equivarrebbe a tagliare fuori dall’ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali tutelati dalla Costituzione.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto