Tfr: escluse indennità sostituiva del preavviso e per ferie non godute

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 agosto 2015, n.17248, ha precisato che la disciplina dell’art.2120, co.2 cod.civ., relativa all’onnicomprensività della retribuzione, può essere derogata dal Ccnl a condizione che la limitazione sia esplicita o comunque espressa in modo chiaro.

Ai fini del calcolo della liquidazione del Tfr, non è necessario che la contrattazione collettiva indichi in modo esplicito gli emolumenti che devono essere esclusi, ma è sufficiente che indichi un’autonoma nozione di retribuzione diversa dalla norma codicistica. L’indennità di mancato preavviso è pacificamente esclusa dal calcolo poiché ha natura obbligatoria e si riferisce a un periodo non lavorato una volta cessato il rapporto di lavoro.

Nel caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso della Società, rinviando al giudice di secondo grado, il quale aveva errato nel ritenere inconferenti gli accordi collettivi invocati dal grande gruppo imprenditoriale per escludere le ferie non godute dal calcolo della liquidazione del Tfr.

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