Svolgimento di attività manuali pesanti in malattia: sì al licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 luglio 2015, n.13955, ha stabilito che l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che durante la malattia svolge lavori manuali pesanti che pregiudicano la sua guarigione.

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