Successione di contratti a termine: periodi lavorati estranei al risarcimento

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza 16 luglio 2015, n.14899, ha stabilito che, nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, gli intervalli non lavorati fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare a effettuarli, non implicano il diritto alla retribuzione e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, mentre i periodi lavorati danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

 

Pertanto, secondo la Cassazione, l’indennità omnicomprensiva prevista dall’art.32, L. n.183/10, risarcisce il danno subito per il mancato lavoro in tutte le sue conseguenze retributive e contributive. Diversamente, per i periodi lavorati spetta la retribuzione, la quale non è ricompresa nell’indennità omnicomprensiva.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto