Sospensione per timbrature irregolari dei dipendenti pubblici

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 giugno 2016, n.11630, ha stabilito che il dipendente pubblico che timbra il cartellino in modo irregolare va punito con la sospensione e non con il licenziamento, se comunque persegue gli obiettivi imposti e non ha all’attivo procedimenti irregolari. Nel caso di specie il dipendente pubblico ha raggiunto le 18 ore settimanali contro le 36 previste dal contratto: tuttavia, la sanzione espulsiva appare sproporzionata dal momento che il dipendente rimaneva in ufficio in orari ulteriori rispetto a quelli di lavoro e ha sempre raggiunto gli obiettivi assegnatigli.

 

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