Sgravio contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza da parte di coop sociali

L’Inps, con circolare n. 53 del 15 aprile 2020, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione, da parte delle cooperative sociali, dell’incentivo per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere nell’anno 2018. L’articolo 1, comma 220, L. 205/2017, ha infatti previsto, in favore delle cooperative sociali che hanno effettuato le assunzioni descritte, uno sgravio delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con il D.I. 11 maggio 2018 sono stati stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.

L’incentivo viene riconosciuto solo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili.

L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020: per accedervi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto domanda di ammissione all’incentivo, tramite il modulo on line denominato “Do.Vi”.

 

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