Sanzione disciplinare: procedimento per l’applicazione e decadenza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 luglio 2015, n.14352, ha stabilito che il datore di lavoro, destinatario della richiesta di decisione arbitrale ex art.7, co.7, L. n.300/70, ha l’onere di ricorrere al giudice ordinario entro 10 giorni, ma, secondo la Corte, tale onere è pacificamente soddisfatto con la sola richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.410 c.p.c., non occorrendo, peraltro, che nello stesso lasso di tempo essa pervenga alla commissione. In altri termini, la disposizione citata impone al datore che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro.

Il datore di lavoro è però libero di declinare la competenza arbitrale ricorrendo al giudice ordinario. In quest’ultimo caso, entro lo stesso termine di dieci giorni, la Società dovrà promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.410 c.p.c..

Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi che, richiesto dal datore di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione durante il suo esperimento e nei venti giorni successivi alla sua conclusione, è impedita ogni decadenza.

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