La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 luglio 2023, n. 18709, ha stabilito che l’interpretazione dell’accordo sindacale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.
Riserva dell’interpretazione dell’accordo sindacale al giudice di merito
di Redazione
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