La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2016, n.8604, ha deciso che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’Inps ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della pensione, in forza del completa-mento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volon-tari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso finalizzato ad ottenere dall’Inps il risarcimento dei danni per mancata percezione della pensione per un determinato periodo, in conseguenza dell’errata comunicazione della situazione contributiva da parte dell’Istituto. A nulla rileva che il prospetto contributivo rilasciato dall’Inps fosse una videata del computer, senza alcuna sottoscrizione da parte del funzionario responsabile.
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