Risarcimento danni: accertamento da parte del giudice

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 ottobre 2017, n. 23189, premesso che l’eventuale indennizzo versato dall’Inail ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 38/2000, non può considerarsi integralmente satisfattivo del diritto al risarcimento del danno biologico, ha stabilito che a fronte della domanda del lavoratore al risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice, accertato l’inadempimento, deve verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. 1124/1965. In tal caso, può procedere, anche d’ufficio, all’individuazione dei danni richiesti che non siano stati riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. danni complementari –  si veda articolo 10, D.P.R. 1124/1965), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto