Rinunzia all’azione: preclude ogni attività giurisdizionale rigettando nel merito la domanda

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1386, ha stabilito che la rinunzia all’azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla Legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte, perché, estinguendo l’azione stessa, ha l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l’interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull’azione proposta dall’attore.

 

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