Rimborso spese estere al dipendente: non necessario il pagamento con mezzi tracciabili

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 188/E del 10 luglio 2025, ha precisato che non è più necessaria la tracciabilità del pagamento per trasferte o missioni al di fuori dall’Italia per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente.

La Legge di bilancio 2025 ha, infatti, modificato l’articolo 51, comma 5, TUIR, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti vengano effettuati con sistemi tracciabili. Tuttavia, l’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 84/2025, ha nuovamente modificato il comma 5, circoscrivendo il requisito della tracciabilità ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma non per quelle all’estero.

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