Riforma dell’accertamento della disabilità: modifiche introdotte dal D.L. 202/2024

L’Inps, con messaggio n. 766 del 3 marzo 2025, ha illustrato le novità introdotte in materia di riforma dell’accertamento della disabilità, ex D.Lgs. 62/2024, dall’articolo 19-quater, D.L. 202/2024, in sede di conversione in L. 15/2025. I commi 1 e 3 dell’articolo 19-quater, D.L. 202/2024, rubricato “Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità”, hanno apportato le seguenti novità:

  • a decorrere dal 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, D.Lgs. 62/2024, sono estese alle Province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia Autonoma di Trento, Aosta;
  • l’elenco delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di base è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche.

I criteri di accertamento delle nuove patologie sono stabiliti con regolamento da adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 15/2025, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al D.Lgs. 62/2024.

Il comma 2 dell’articolo 19-quater, D.L. 202/2024, ha rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della riforma. Pertanto, la fase di sperimentazione di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre 2026.

Coerentemente, sono stati aggiornati i termini previsti dal D.Lgs. 62/2024 per una serie di adempimenti normativi:

  • il regolamento del Ministro della salute di cui all’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 62/2024, con cui si deve provvedere all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, dev’essere adottato entro il 30 novembre 2026;
  • è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026 (articolo 35, comma 1, D.Lgs. 62/2024);
  • sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla L. 104/1992 (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 62/2024);
  • le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 (articolo 35, comma 2, D.Lgs. 62/2024);
  • alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi attualmente in vigore (articolo 35, comma 3, D.Lgs. 62/2024).

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto