Regime speciale impatriati per lavoratori sportivi: i chiarimenti dell’AE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.38 /E del 30 giugno 2023, ha fornito importanti precisazioni in ordine al regime speciale impatriati per lavoratori sportivi, previsto dall’art. 16, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

Il regime speciale si applica se l’attività è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta, tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta.

In merito, l’AE precisa che nel computo dei detti 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi, non possono viceversa essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano: pertanto, con riferimento ai viaggi all’estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano), si ritiene che gli stessi assumano a tutti gli effetti la natura di “trasferta” in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza.

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