Recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia legittimo anche in assenza di comunicazioni formali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente e necessario che di essi l’agente sia a conoscenza, anche aliunde.

Nella specie, il licenziamento in tronco è stato ritenuto legittimo poiché risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società che il lavoratore era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli era stata contestata.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto