La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 giugno 2023, n. 17235, ha stabilito che l’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’articolo 1751 c.c., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori delle previste eccezioni, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità. D’altra parte, l’uso del termine “età” nell’articolo 1751 c.c., accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
Recesso dell’agente e indennità di fine rapporto di agenzia
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale. 21 ottobre 2026
Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026
Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026
