La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2024, n. 1994, ha stabilito che la legittimità del trasferimento del lavoratore è subordinata solo alla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative o produttive, che devono essere provate dal datore di lavoro come esistenti al momento dell’adozione dell’atto di gestione del rapporto di lavoro. Non vi è alcun onere ulteriore, né, in particolare, quello di indicare le ragioni giustificatrici nel medesimo atto. Tale indicazione può dunque intervenire legittimamente anche per la prima volta nel giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il trasferimento, fermo restando che i relativi oneri di allegazione e di prova gravano sul datore di lavoro.
Ragioni sottese al trasferimento e momento di loro sussistenza
di Redazione
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