Prestazione extralavorativa durante l’assenza per malattia

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 maggio 2023, n. 14960, ha stabilito come l’espletamento di attività extralavorativa da parte del dipendente durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

 

 

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