La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.3 del 21 marzo, ha precisato che l’art.28, co.3-bis, D.Lgs. n.81/08, che prevede la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di posticipare la redazione del DVR elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo” (art.92, co.1, lett.b), D.Lgs. n.81/08, obbligo sanzionato penalmente.
POS non posticipabile per imprese di nuova costituzione
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