Plurime impugnazioni del licenziamento ricadono nel divieto di frazionamento delle tutele

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 agosto 2021, n. 22930, ha stabilito che non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso. Pertanto, la proposizione di distinte azioni di impugnazione del licenziamento, riguardando la medesima vicenda sostanziale, ricade nell’ambito del divieto di frazionamento delle tutele.

Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di parte datoriale e cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l’impugnazione del licenziamento oggetto della seconda iniziativa giudiziaria, così come la precedente pronuncia resa nel primo grado, ex articolo 382, ultimo comma, c.p.c., in quanto il secondo ricorso giudiziario, alla luce dell’enunciato principio, non poteva essere proposto.

 

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