La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 maggio 2024, n. 14843, ha statuito che la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, solo qualora l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. A questi fini, anche qualora il contratto preveda una clausola di c.d. “inscindibilità”, non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa ovvero costituisca un corpo unico e inscindibile col resto dell’accordo, occorrendo, invece, che il suo contenuto abbia anche carattere determinante dell’accordo, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.
Nullità singole clausole contrattuali ed estensione all’intero contratto
di Redazione
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