No al potere di disposizione per le ferie tramutate in Cigo COVID-19

L’INL, con nota n. 1799 del 23 novembre 2021, si è espresso relativamente alla sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi in Cigo con causale COVID-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse” nonché alla possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL.

Il datore di lavoro che non comunichi formalmente la decisione di trasformare in Cigo COVID un periodo di ferie preventivamente richiesto e già autorizzato, in violazione dell’articolo 2109, comma 3, cod. civ., ai sensi del quale “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”, non è passibile di sanzione amministrativa, in quanto non è prevista nel nostro ordinamento. L’INL non ritiene nemmeno utile il ricorso al potere di disposizione, ex articolo 14, D.Lgs. 124/2004. Infatti, risultando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore, che potrà quindi fruirne al termine del periodo di Cigo, l’Agenzia ispettiva non evince un danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.

 

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