No al licenziamento disciplinare se contestazione e memoria difensiva differiscono

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 luglio 2017, n. 16332, ha stabilito che non sussiste il licenziamento disciplinare se la condotta addebitata al dipendente nella contestazione cambia rispetto a quella indicata nella memoria difensiva del datore. Il datore di lavoro non ha la possibilità di introdurre nuove circostanze rispetto a quelle contestate al momento del recesso, pena la violazione del diritto di difesa del lavoratore.

 

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