Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018, ha precisato che, in assenza di un’esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale. Quindi, anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81, Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa. Pertanto, una Spa costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a Ires il reddito prodotto e a Irap il valore della produzione.

 

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