La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 21 maggio 2025, n. 13562, ha ritenuto che, al fine della corresponsione della NASpI, i periodi in cui la prestazione lavorativa non è stata effettivamente resa a causa di assenza per aspettativa non retribuita, chiesta per “gravi motivi di famiglia”, non sono utili al fine del calcolo delle 30 giornate lavorative degli ultimi 12 mesi, a differenza, invece, dei permessi ex art. 33, L. 104/1992, per assistere il parente invalido, dal momento che questi ultimi sono coperti da contribuzione figurativa, mentre i primi, pur legittimi, non sono coperti da alcuna contribuzione e, dunque, non danno luogo a neutralizzazione.
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