La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con pronuncia 16 ottobre 2015, n.21015, ha statuito che il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti al reparto o settore ove sono ravvisati esuberi, se essi siano idonei, per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta dei lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
Mobilità: scelta dei lavoratori non limitata ai reparti in esubero
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