Merchandising: non si configura fattispecie interpositoria illecita per lavoratori autonomi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° aprile 2021, n. 9106, atteso che il merchandising è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di un’impresa specializzata nella promozione commerciale (c.d. agenzia), su incarico di un’impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale, ha ritenuto che il divieto di interposizione di manodopera di cui all’articolo 1, L. 1369/1960, non può mai dirsi violato quando la prestazione del lavoratore addetto (nel caso di specie, merchandiser) si svolga in regime di lavoro autonomo; nel contratto di merchandising, inoltre, non è configurabile la fattispecie interpositoria vietata quando il centro commerciale presso il quale l’attività viene svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali tra l’agenzia e l’impresa fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l’attività di promozione si svolga all’interno della propria struttura di distribuzione.

 

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