Magistrati onorari a esaurimento in esclusività: il regime contributivo

L’Inps, con circolare n. 101 del 29 novembre 2024, ha illustrato il regime contributivo al quale sono sottoposti i magistrati onorari a esaurimento e ha specificato le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens.

Il Decreto P.A.-bis (D.L. 75/2023) ha, infatti, previsto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS”. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld).

Successivamente, il decreto Salva-infrazioni (D.L. 131/2024) ha stabilito che ai magistrati onorari a esaurimento in regime di esclusività siano riconosciute le contribuzioni obbligatorie, alle medesime aliquote, previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fpld.

Pertanto, i compensi corrisposti ai magistrati onorari in regime di esclusività dovranno essere assoggettati, oltre che all’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), anche all’obbligo di contribuzione per le assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria.

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