La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 ottobre 2015, n.19923, ha stabilito che si configura giustificato motivo di licenziamento del lavoratore nei casi in cui della reale soppressione del posto di lavoro vi è stato l’accertamento da parte delle rappresentanze sindacali aziendali, che hanno pure verificato l’impossibilità del reimpiego del lavoratore in mansioni equivalenti oltre che la sua indisponibilità a essere utilizzato in mansioni equivalenti o inferiori o comunque non confacenti al suo bagaglio professionale. Inoltre, si rammenta che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art.41 della Costituzione – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
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