Licenziamento orale vs dimissioni: onere della prova

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 giugno 2016, n.12586, ha stabilito che, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto (dal giudice di merito), tenendo conto che la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto di lavoro, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente, ex art.2697, co.2 cod.civ..

 

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