Licenziamento per gmo: onere di allegazione e onere probatorio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 giugno 2016, n.12101, ha deciso che è onere del lavoratore, in quanto creditore della reintegra, provare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto dal licenziamento intimatogli e allegare l’altrui adempimento, consistente nell’illegittimo rifiuto del datore di proseguire il rapporto di lavoro in assenza di una giusta causa o giustificato motivo. È onere del datore di lavoro, invece, allegare e dimostrare il fatto estinti-vo del diritto azionato, ossia l’effettiva esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso. Il datore di lavoro, quindi, ha l’onere di allegare e provare la soppressione del reparto o della postazione lavorativa cui era adibito il dipendente licenziato (non è sufficiente un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale), l’impossibilità di un’utile riallocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate, l’assenza di nuove assunzioni, per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento, di lavoratori addetti a mansioni equivalenti, per il tipo di professionalità richiesta, a quelle espletate dal dipendente licenziato. In conclusione, l’onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, in quanto chi ha l’onere di provare un fatto primario ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione, pertanto non incombe sul lavoratore l’onere di segnalare postazioni di lavoro, analoghe a quella soppressa e alla quale era adibito, cui essere utilmente riallocato.

 

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