Licenziamento per giusta causa: valutazione della condotta tenuta in concreto dal lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 marzo 2021, n. 8953, ha ritenuto che, poiché, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al lavoratore rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario, il giudice di merito deve valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di seconda istanza, essendosi questi attenuti, nella valutazione della proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione applicata, a tale insegnamento e hanno tratto le conseguenze logico-giuridiche, in termini di proporzionalità, tra fatto commesso e sanzione irrogata, pervenendo a un giudizio favorevole al dipendente, previa valutazione in concreto del fatto che il comportamento tenuto dallo stesso non fosse tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro e da far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolvesse in un pregiudizio per gli scopi aziendali, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

 

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