Licenziamento per giusta causa: immutabilità della contestazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 novembre 2016, n. 22127, ha stabilito che, in materia di licenziamento per giusta causa, deve ritenersi che il principio dell’immutabilità della contestazione è volto a garantire il diritto di difesa al lavoratore cui sia ascritta una condotta disciplinarmente rilevante e che non sussiste la violazione di fronte all’ontologica identità dei fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento: ne consegue che è legittima la motivazione della sentenza di merito che conferma il provvedimento espulsivo laddove il lavoratore stesso, con la sua lettera, nella quale ha confermato la proprio pregressa ingiustificata assenza dal lavoro e ribadito la volontà di non riprendere il servizio, ha scientemente protratto la condotta che l’ha ingenerata nella consapevolezza del suo rilievo sul piano disciplinare, mentre il licenziamento risulta intimato in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente è stato messo pienamente in condizione di discolparsi.

 

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